LO STATUTO

Il nostro statuto

Repertorio n. 61.182 Raccolta n. 33.616
Atto costitutivo
di società cooperativa
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di luglio,
in Cagliari, nel mio studio, in viale Trento n.90/a
23 luglio 2021


E’ costituita una società cooperativa sociale denominata
“ORIENTAMENTO AI SERVIZI DI INTERMEDIZIONE SOCIALE
Società Cooperativa Sociale”.
LA cooperativa potrà far uso della sigla “O.A.S.I.S. Società
Cooperativa Sociale”.
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel
presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi,
quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice
civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni
stabilite dalla legge n° 381 dell’8 novembre 1991. In
quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal
Titolo V del libro V del codice civile, in materia di società a
responsabilità limitata.
Articolo 2
La società ha sede in Quartu Sant’Elena.
L’organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale
nell’ambito del Comune sopra indicato.
L’organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero,
nei modi e termini di legge.
Ai soli fini dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese
i comparenti dichiarano che l’attuale indirizzo della società
è fissato in Quartu Sant’Elena, via Rattazzi n. 62.
Articolo 3
La durata della società è fissata dalla data di costituzione
sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a
norma di legge.
Articolo 4 – scopo sociale
La Cooperativa sociale nel perseguire lo scopo di procurare
ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi
una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo
delle attività sociali, nonchè contribuire al miglioramento delle
loro condizioni economiche, sociali e professionali, svolge
prevalentemente, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre
1991 n° 381 e successive modifiche ed integrazioni
ed in osservanza della Circolare 8 novembre 1996 n° 153/96
del Ministero del Lavoro, nonché le finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.
112, entrambi gli scopi statutari enunciati nell’articolo 1 di
detta legge speciale, ovvero l’attività a) di gestione di servizi
a carattere socio-sanitario – educativo, con particolare riferimento
alle categorie a rischio di emarginazione o già emarginate
quali minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti,
immigrati, secondo le didattiche ed i mezzi più
idonei ed in base ad un proprio progetto pedagogico formativo
e assistenziale; nonchè l’attività di cui alla lettera b) e
cioè lo svolgimento di attività diverse (in particolare attività
commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati.
La cooperativa si propone di svolgere in modo collegato e
funzionale entrambe le attività di tipo a) e b), e quelle previste
dall’articolo 1, della legge 381/91, e nell’ articolo 17,
comma 1, del d.lgs 112/2017 al fine di meglio realizzare lo
scopo sociale.
La Cooperativa opera senza fini di lucro e comunque senza
essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate
secondo quanto previsto dalla legge speciale.
Con deliberazione dell’organo amministrativo potrà dare altresì
adesione ad organismi associativi, economici o sindacali
che si propongono iniziative di carattere mutualistico,
cooperativistico, di lavoro e solidaristico.
La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento
del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.
Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella
cui giurisdizione ha le proprie sedi.
Articolo 5 – oggetto sociale
La Cooperativa, considerata l’attività mutualistica di riferimento,
nonchè dei requisiti e degli interessi dei soci, intende
realizzare i propri scopi sociali attraverso attività commerciali
e/o di servizi e quelle previste dall’articolo 1, della legge
381/91, e nell’articolo 17, comma 1, del d.lgs 112/2017 che
abbiano ad oggetto le seguenti attività:

  1. attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate
    all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui
    all’art. 4 della legge 381/91, ed in particolare, l’impianto, la
    gestione e la manutenzione del verde attrezzato e non, in
    aree pubbliche e private;
  2. la pulizia di giardini e di spazi verdi anche con l’ausilio di
    mezzi meccanici pulitori, autoveicoli ed autocarri;
  3. la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria anche
    mediante esecuzione di lavori di edilizia, di locali e luoghi nei
    quali avviene il movimento delle merci e delle materie prime,
    di uffici, di abitazioni e di edifici ed in genere di luoghi pubblici
    e privati;
  4. la gestione di mense, cucine, centri di cottura e di preparazione
    di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a domicilio, la
    preparazione e la somministrazione di pasti caldi e freddi, la
    gestione di servizi di catering, banqueting e simili;
  5. la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, l’incenerimento, il riciclaggio
    ed i trattamenti di riconversione di rifiuti urbani, industriali,
    speciali, ospedalieri, tossici e nocivi, radioattivi,
    pubblici e privati;
  6. la bonifica e la pulizia di ambienti industriali e di laboratori;
  7. il recupero di semilavorati o prodotti finiti da rifiuti o scarti
    industriali;
  8. disinfestazioni o derattizzazioni, la prevenzione degli incendi
    in generale;
  9. l’organizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti
    polifunzionali e specifici adibiti al tempo libero, allo sport ed
    alla creazione e fruizione di eventi culturali, sociali e turistici;
  10. la gestione, la costruzione, l’acquisto, di strutture ricettive
    quali comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie
    assistenziali, asili nido, baby parking e simili.
  11. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
    mediante la gestione di strutture adibite alla ristorazione;
  12. l’attività di guardiana, biglietteria, gestione dei servizi di
    accoglienza, riassetto e manutenzione in mercati, mattatoi,
    fiere, musei, parchi, impianti sportivi e turistici e di aree di interesse
    naturalistico, archeologico, turistico e pubblico in
    genere;
  13. l’attività di guida turistica con i servizi complementari
    compresa la gestione di infopoint;
  14. Attività di contrasto alle condizioni di povertà e di fragilità
    dei singoli e delle famiglie attraverso progetti di inclusione
    sociale che prevedano la prestazione di servizi socio assistenziali,
    socio sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma,
    sia a domicilio che presso aziende ospedaliere, case di cura,
    case di riposo, residenze sanitarie etc., in particolare servizi
    di assistenza e cura diretta ad anziani e disabili, emarginati,
    giovani, soggetti fragili; servizi di aiuto domestico, prestazioni
    igienico sanitarie per favorire l’autonomia personale delle
    persone fragili nel proprio ambiente di vita, nel rispetto della
    sua autodeterminazione e allo scopo di evitare o ridurre i rischi
    di isolamento e di emarginazione, con la precisazione
    che detti servizi dovranno essere forniti da operatori con
    specifica formazione e qualifica, e che l’attività sanitaria dovrà
    essere garantita dell’azienda sanitaria territoriale in modo
    integrato con il servizio sociale comunale. A fianco di tali
    attività si prevede anche quella di supporto tecnico alla progettazione
    dei piani di intervento generali finalizzato al contrasto
    di tali condizioni con la precisazione che detti servizi
    dovranno sempre essere forniti da operatori con specifica
    formazione e qualifica.
    15 la gestione, la costruzione, l’acquisto, di strutture ricettive
    quali comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie
    assistenziali, asili nido, baby parking e simili e la gestione di
    poliambulatori, consultori familiari e simili, con la precisazione
    già fatta nel precedente paragrafo in ordine alle qualifiche
    richieste per tali prestazioni;
  15. la promozione e realizzazione di progetti educativi, di
    prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e
    di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell’alcoldipendenza,
    del disagio giovanile e simili;
  16. la realizzazione di iniziative ed attività che consentono
    l’inserimento e l’integrazione nella vita sociale ed economica,
    compresa la realizzazione e gestione di centri socio e
    psico-pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative culturali,
    per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di
    assistenza sociale professionale, ferma la necessità di avere
    le necessarie qualifiche per il soggetto che in concreto fornirà
    tali servizi;
  17. l’organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e
    termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative
    per il tempo libero, il turismo sociale, accessibile e simili;
  18. l’istituzione di corsi di formazione professionale per la
    qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento
    e perfezionamento nei settori previsti nell’oggetto
    sociale.
    Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale,
    che necessitassero, per la loro esplicazione, dell’intervento
    di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale
    comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze
    o di specifiche autorizzazioni, l’attività della società verrà
    esercitata avvalendosi di detti professionisti e/o di detto personale,
    previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
    La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa
    ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere
    tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
    immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie
    o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque
    sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra l’altro, per
    la sola indicazione esemplificativa:
    a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi
    forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridicoorganizzativa
    e l’ordinamento di appartenenza, specie se
    svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività
    sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento
    e con esclusione delle attività di cui all’art.1 della l.
    02-01-1991 n. 1;
    b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di società
    per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento
    degli scopi sociali della cooperativa;
    c) partecipare ad altre cooperative sociali di cui alla l. 08-11-
    1991 n 381;
    d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi
    altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento
    del credito agli enti e società a cui la cooperativa aderisce
    o partecipa, nonchè a favore di altre cooperative;
    e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,
    consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare
    il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli
    approvvigionamenti ed il credito;
    f) concorrere ad appalti sia pubblici che privati;
    g) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza
    e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività,
    disciplinata da apposito regolamento predisposto dall’assemblea
    dei soci e contenente le condizioni generali valide
    per i singoli rapporti, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli
    soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento
    dell’oggetto sociale. Sono, pertanto, tassativamente vietate
    la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio fra pubblico
    sotto ogni forma, l’esercizio dell’attività bancaria, l’erogazione
    del credito al consumo, nonché l’esercizio in via
    permanente delle attività di cui all’art.4 comma 2 del D.L. 03-
    05-1991 n. 143 coordinato con la l. n 197 del 05-07-1991;
    h) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo
    tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento
    aziendale, ai sensi dell’art.4 l. 31-01-1992 n 59.
    La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico
    ai sensi dell’art. 2545-septies del codice civile.
    La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative
    previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per
    l’imprenditoria e quant’altro dovesse rendersi accessibile e
    che l’organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento
    degli scopi sociali.
    La cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari
    o soltanto utili per il conseguimento dell’oggetto sociale,
    cosi in breve potrà porre in essere operazioni mobiliari,
    immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il
    rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e
    quale terza datrice di ipoteca. Potrà assumere interessenze
    e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo
    od affine al proprio.
    La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici
    necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi
    compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico
    per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione
    di procedure di programmazione pluriennale finalizzate
    allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale ai sensi
    della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative
    ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni
    in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
    sul mercato.
    La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
    raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti
    fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento
    di tale attività sono definite con apposito regolamento
    approvato dai soci.
    La cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione
    a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell’art.
    2545 septies del codice civile, previa delibera da parte
    dell’assemblea dei soci.
    Articolo 6
    L’organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sociale
    sono disciplinati dallo statuto sociale, che sottoscritto
    come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera “A”,
    per farne parte integrante e sostanziale.
    Articolo 7
    Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote,
    ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai
    limiti di legge.
    I comparenti dichiarano di sottoscrivere una quota del valore
    nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuno
    e dichiarano, altresì, di avere prima d’ora provveduto
    a versare nelle casse sociali gli importi corrispondenti alle
    quote dai medesimi sottoscritte, per cui il capitale sociale
    iniziale, sottoscritto e versato è di euro 150,00 (centocinquanta
    virgola zero zero).
    Articolo 8
    Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni
    anno.
    Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre
    2021.
    Articolo 9
    La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
    composto da tre membri, nelle persone dei signori:
  • Farigu Antonio, Presidente;
  • Dessì Sara, vice-presidente;
  • Melis Giorgio, consigliere.
    L’incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data
    dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
    all’ultimo esercizio della loro carica.
    Articolo 10
    I comparenti autorizzano il nominato presidente del consiglio
    di amministrazione ad apportare al presente atto ed all’allegato
    statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni
    che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di
    iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.
    Articolo 11
    Spese del presente atto e dipendenti, che si presumono in
    euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), circa, sono
    a carico della società cooperativa sociale, la quale richiede
    l’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 9 ottobre
    1971 n. 825, quelle previste o richiamate dalla legge 7
    agosto 1997 n. 266 e dalla legge n. 381/1991, nonchè quelle
    previste per le cooperative sociali.
    I comparenti dichiarano di aver ricevuto in forma scritta, dal
    notaio rogante il preventivo di spesa comprensivo di imposte
    e onorario, conformemente all’art.9, comma 4, della Legge
    24 marzo 2012 n. 27, come modificato dall’art. 1, comma
    150, della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
    Articolo 12
    Per l’osservanza di quanto sopra, le parti si obbligano come
    per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.
    I comparenti mi hanno espressamente dispensato dal
    dare lettura del menzionato allegato, dichiarando di
    averne esatta conoscenza.
    Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, in parte
    dattiloscritto ai sensi di legge sotto la mia personale direzione
    da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da
    me notaio, è da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda
    lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore
    quindici.
    Occupa tredici facciate e quanto di questa quattordicesima
    di fogli quattro.
    F.to Sara Dessì
    F.to Giorgio Melis
    F.to Antonio Farigu
    F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio
    All. A) all’atto del 23/07/2021, rep. n.61.182/33.616
    STATUTO
    DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
    ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
    È costituita una società cooperativa, denominata:
    “ORIENTAMENTO AI SERVIZI DI INTERMEDIZIONE SOCIALE
    Società Cooperativa Sociale”.
    LA cooperativa potrà far uso della sigla “O.A.S.I.S. Società
    Cooperativa Sociale”.
    La sede è fissata nel Comune di Quartu Sant’Elena, all’indirizzo
    risultante dal Registro delle Imprese.
    La decisione di variare l’indirizzo, nell’ambito dello stesso
    Comune è di competenza dell’organo amministrativo. L’Organo
    Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in
    altre località.
    ARTICOLO 2 – DURATA
    La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060,
    potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea
    anche prima della data di scadenza.
    DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
    ARTICOLO 3 – NORMATIVA GENERALE
    Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel
    presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi,
    quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice
    civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni
    stabilite dalla legge n° 381 dell’8 novembre 1991. In
    quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal
    Titolo V del libro V del codice civile, in materia di società a
    responsabilità limitata.
    ARTICOLO 4 – NORMATIVA SPECIALE
    La Cooperativa adotta il modello societario della società a
    responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina
    prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.
    Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il
    suo patrimonio.
    ARTICOLO 5 – REGIME MUTUALISTICO
    La Cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende
    orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri
    di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’articolo 2512
    e seguenti del codice civile.
    A norma dell’articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione
    nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente
    e quindi:
  1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse
    massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due
    punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
    sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
    punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  4. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
    dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
    sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico
    per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
    SCOPO – OGGETTO – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
    ARTICOLO 6 – SCOPO SOCIALE
    La Cooperativa sociale nel perseguire lo scopo di procurare
    ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi
    una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo
    delle attività sociali, nonchè contribuire al miglioramento delle
    loro condizioni economiche, sociali e professionali, svolge
    prevalentemente, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre
    1991 n° 381 e successive modifiche ed integrazioni
    ed in osservanza della Circolare 8 novembre 1996 n° 153/96
    del Ministero del Lavoro, nonché le finalità civiche, solidaristiche
    e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.
    112, entrambi gli scopi statutari enunciati nell’articolo 1 di
    detta legge speciale, ovvero l’attività a) di gestione di servizi
    a carattere socio-sanitario – educativo, con particolare riferimento
    alle categorie a rischio di emarginazione o già emarginate
    quali minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti,
    immigrati, secondo le didattiche ed i mezzi più
    idonei ed in base ad un proprio progetto pedagogico formativo
    e assistenziale; nonchè l’attività di cui alla lettera b) e
    cioè lo svolgimento di attività diverse (in particolare attività
    commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo
    di soggetti svantaggiati.
    La cooperativa si propone di svolgere in modo collegato e
    funzionale entrambe le attività di tipo a) e b), e quelle previste
    dall’articolo 1, della legge 381/91, e nell’ articolo 17,
    comma 1, del d.lgs 112/2017 al fine di meglio realizzare lo
    scopo sociale.
    La Cooperativa opera senza fini di lucro e comunque senza
    essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate
    secondo quanto previsto dalla legge speciale.
    Con deliberazione dell’organo amministrativo potrà dare altresì
    adesione ad organismi associativi, economici o sindacali
    che si propongono iniziative di carattere mutualistico,
    cooperativistico, di lavoro e solidaristico.
    La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento
    del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.
    Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale
    delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella
    cui giurisdizione ha le proprie sedi.
    ARTICOLO 7 – OGGETTO SOCIALE
    La Cooperativa, considerata l’attività mutualistica di riferimento,
    nonchè dei requisiti e degli interessi dei soci, intende
    realizzare i propri scopi sociali attraverso attività commerciali
    e/o di servizi e quelle previste dall’articolo 1, della legge
    381/91, e nell’articolo 17, comma 1, del d.lgs 112/2017 che
    abbiano ad oggetto le seguenti attività:
  5. attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate
    all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui
    all’art. 4 della legge 381/91, ed in particolare, l’impianto, la
    gestione e la manutenzione del verde attrezzato e non, in
    aree pubbliche e private;
  6. la pulizia di giardini e di spazi verdi anche con l’ausilio di
    mezzi meccanici pulitori, autoveicoli ed autocarri;
  7. la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria anche
    mediante esecuzione di lavori di edilizia, di locali e luoghi nei
    quali avviene il movimento delle merci e delle materie prime,
    di uffici, di abitazioni e di edifici ed in genere di luoghi pubblici
    e privati;
  8. la gestione di mense, cucine, centri di cottura e di preparazione
    di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a domicilio, la
    preparazione e la somministrazione di pasti caldi e freddi, la
    gestione di servizi di catering, banqueting e simili;
  9. la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, l’incenerimento, il riciclaggio
    ed i trattamenti di riconversione di rifiuti urbani, industriali,
    speciali, ospedalieri, tossici e nocivi, radioattivi,
    pubblici e privati;
  10. la bonifica e la pulizia di ambienti industriali e di laboratori;
  11. il recupero di semilavorati o prodotti finiti da rifiuti o scarti
    industriali;
  12. disinfestazioni o derattizzazioni, la prevenzione degli incendi
    in generale;
  13. l’organizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti
    polifunzionali e specifici adibiti al tempo libero, allo sport ed
    alla creazione e fruizione di eventi culturali, sociali e turistici;
  14. la gestione, la costruzione, l’acquisto, di strutture ricettive
    quali comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie
    assistenziali, asili nido, baby parking e simili.
  15. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
    mediante la gestione di strutture adibite alla ristorazione;
  16. l’attività di guardiana, biglietteria, gestione dei servizi di
    accoglienza, riassetto e manutenzione in mercati, mattatoi,
    fiere, musei, parchi, impianti sportivi e turistici e di aree di interesse
    naturalistico, archeologico, turistico e pubblico in
    genere;
  17. l’attività di guida turistica con i servizi complementari
    compresa la gestione di infopoint;
  18. Attività di contrasto alle condizioni di povertà e di fragilità
    dei singoli e delle famiglie attraverso progetti di inclusione
    sociale che prevedano la prestazione di servizi socio assistenziali,
    socio sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma,
    sia a domicilio che presso aziende ospedaliere, case di cura,
    case di riposo, residenze sanitarie etc., in particolare servizi
    di assistenza e cura diretta ad anziani e disabili, emarginati,
    giovani, soggetti fragili; servizi di aiuto domestico, prestazioni
    igienico sanitarie per favorire l’autonomia personale delle
    persone fragili nel proprio ambiente di vita, nel rispetto della
    sua autodeterminazione e allo scopo di evitare o ridurre i rischi
    di isolamento e di emarginazione, con la precisazione
    che detti servizi dovranno essere forniti da operatori con
    specifica formazione e qualifica, e che l’attività sanitaria dovrà
    essere garantita dell’azienda sanitaria territoriale in modo
    integrato con il servizio sociale comunale. A fianco di tali
    attività si prevede anche quella di supporto tecnico alla progettazione
    dei piani di intervento generali finalizzato al contrasto
    di tali condizioni con la precisazione che detti servizi
    dovranno sempre essere forniti da operatori con specifica
    formazione e qualifica.
    15 la gestione, la costruzione, l’acquisto, di strutture ricettive
    quali comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie
    assistenziali, asili nido, baby parking e simili e la gestione di
    poliambulatori, consultori familiari e simili, con la precisazione
    già fatta nel precedente paragrafo in ordine alle qualifiche
    richieste per tali prestazioni;
  19. la promozione e realizzazione di progetti educativi, di
    prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e
    di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell’alcoldipendenza,
    del disagio giovanile e simili;
  20. la realizzazione di iniziative ed attività che consentono
    l’inserimento e l’integrazione nella vita sociale ed economica,
    compresa la realizzazione e gestione di centri socio e
    psico-pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative culturali,
    per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di
    assistenza sociale professionale, ferma la necessità di avere
    le necessarie qualifiche per il soggetto che in concreto fornirà
    tali servizi;
  21. l’organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e
    termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative
    per il tempo libero, il turismo sociale, accessibile e simili;
  22. l’istituzione di corsi di formazione professionale per la
    qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento
    e perfezionamento nei settori previsti nell’oggetto
    sociale.
    Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale,
    che necessitassero, per la loro esplicazione, dell’intervento
    di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale
    comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze
    o di specifiche autorizzazioni, l’attività della società verrà
    esercitata avvalendosi di detti professionisti e/o di detto personale,
    previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
    La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa
    ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere
    tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
    immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie
    o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque
    sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra l’altro, per
    la sola indicazione esemplificativa:
    a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi
    forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridicoorganizzativa
    e l’ordinamento di appartenenza, specie se
    svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività
    sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento
    e con esclusione delle attività di cui all’art.1 della l.
    02-01-1991 n. 1;
    b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di società
    per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento
    degli scopi sociali della cooperativa;
    c) partecipare ad altre cooperative sociali di cui alla l. 08-11-
    1991 n 381;
    d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi
    altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento
    del credito agli enti e società a cui la cooperativa aderisce
    o partecipa, nonchè a favore di altre cooperative;
    e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,
    consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare
    il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli
    approvvigionamenti ed il credito;
    f) concorrere ad appalti sia pubblici che privati;
    g) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza
    e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività,
    disciplinata da apposito regolamento predisposto dall’assemblea
    dei soci e contenente le condizioni generali valide
    per i singoli rapporti, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli
    soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento
    dell’oggetto sociale. Sono, pertanto, tassativamente vietate
    la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio fra pubblico
    sotto ogni forma, l’esercizio dell’attività bancaria, l’erogazione
    del credito al consumo, nonché l’esercizio in via
    permanente delle attività di cui all’art.4 comma 2 del D.L. 03-
    05-1991 n. 143 coordinato con la l. n 197 del 05-07-1991;
    h) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo
    tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento
    aziendale, ai sensi dell’art.4 l. 31-01-1992 n 59.
    La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico
    ai sensi dell’art. 2545-septies del codice civile.
    La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative
    previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per
    l’imprenditoria e quant’altro dovesse rendersi accessibile e
    che l’organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento
    degli scopi sociali.
    La cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari
    o soltanto utili per il conseguimento dell’oggetto sociale,
    cosi in breve potrà porre in essere operazioni mobiliari,
    immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il
    rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e
    quale terza datrice di ipoteca. Potrà assumere interessenze
    e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo
    od affine al proprio.
    La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici
    necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi
    compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico
    per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione
    di procedure di programmazione pluriennale finalizzate
    allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale ai sensi
    della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative
    ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni
    in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
    sul mercato.
    La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
    raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti
    fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento
    di tale attività sono definite con apposito regolamento
    approvato dai soci.
    La cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione
    a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell’art.
    2545 septies del codice civile, previa delibera da parte
    dell’assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà,
prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci
e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell’oggetto
sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo
continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i
quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione
da instaurare.
Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché
i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso,
troveranno fonte nel Regolamento di cui all’art. 6 della Legge
3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti
norme di legge, in particolare della Legge n° 62/2000 e del
contratto collettivo nazionale di settore.
Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare
il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
I SOCI
ARTICOLO 9 – REQUISITI DEI SOCI
Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge
Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito
dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo
di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve
essere posta in liquidazione.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, 2° comma della legge
381/91 o in ordine all’impiego nella Cooperativa di persone
svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che
siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti
all’attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva
di lavoro, attitudine e specializzazione professionale,
possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa
ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti
alle seguenti categorie:
1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le
persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l’arte
o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa
e abbiano maturato una capacità professionale nei settori
definiti nell’oggetto della società e che attivamente possano
collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori
aventi una specifica caratterizzazione professionale nel
numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento
della società.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i
soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di
lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste
dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita
dalla legislazione italiana.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio
lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo
trattamento economico e normativo sono disciplinati da
apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione
ed approvato dall’Assemblea dei soci in conformità a
quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.
Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si
applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i
lavoratori di cui all’articolo 13 del d.lgs 112/2017.
1.2 Soci in prova (a norma dell’art. 2527) sono soci cooperatori
ammessi in una categoria speciale in virtù dell’interesse
alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell’impresa.
Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del
numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo
di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti
che spettano agli altri soci cooperatori.
Il socio in prova ha l’obbligo di partecipare alla vita sociale
ma non ha diritto di voto nelle assemblee.
Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio
di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti
dalla legge o dall’atto costitutivo.
Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche,
ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private
le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla
cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l’ammissione
nella società.
1.3 Soci Volontari: sono persone fisiche che prestano la loro
attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà
ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti
dalla stessa legge. I soci volontari sono iscritti in un’apposita
sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la
metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non
si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa
sociale per la totalità dei soci.
Nella gestione dei servizi di cui alle attività sociali da effettuarsi
in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere
utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto
ai parametri di impiego di operatori professionali previsti
dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari
non concorrono alla determinazione dei costi di servizio,
fatta eccezione per gli oneri di cui sopra.
1.4 Soci Fruitori: sono persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono
direttamente o indirettamente dei servizi della
Cooperativa.
2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari
La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi
e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le
società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli
articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la
Legge n° 59/92.
Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese
identiche o affini con quella della Cooperativa.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in
base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.
I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico
dovranno prevedere il principio della parità di trattamento
tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.
Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto
dall’art. 2545-bis del codice civile.
Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche
aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano
già maturato esperienza lavorativa e professionale nei
settori di cui all’oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro
che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio
all’attività della Cooperativa; l’ammissione deve essere coerente
con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi
dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali
di medio e lungo periodo.
Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi
tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario
al buon funzionamento della società.
Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro
che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella
della Cooperativa.
È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente
ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali
ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro
a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.
ARTICOLO 10 – DOMANDA DI AMMISSIONE
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere
almeno i seguenti dati ed elementi:
a) – se persona fisica – autocertificazione dalla quale risulti:
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice
fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali
o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta
elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
b) – se persona giuridica – denominazione sociale, sede e
codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo
della persona delegata a rappresentarla nei rapporti
con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione
dell’organo competente che ha deciso l’adesione;
c) – l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale
esperienza professionale maturata nei settori di cui
all’oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze
possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore
rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in
conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento;
d) – l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere
che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo
né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
e) – la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti
interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
Organi Sociali.
ARTICOLO 11 – PROCEDURA DI AMMISSIONE
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti
e delle condizioni di cui all’articolo 9) e l’inesistenza delle
cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni
sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento
del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato
e annotata a cura degli amministratori nel libro dei
soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’organo
amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la
relativa delibera e comunicarla all’interessato.
In tal caso, l’aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni
dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione
si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della sua
prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella
dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire
quanto stabilito dall’Assemblea con deliberazione da assumersi
entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’Assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione
di nuovi soci.
ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che
verranno indicati dall’organo amministrativo:

  • le quote sociali sottoscritte;
  • l’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’Assemblea;
  • l’eventuale tassa di ammissione deliberata dall’organo
    amministrativo.
    Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro
    capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo
    stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni
    di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come
    previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le
    esigenze della Cooperativa.
    I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello
    statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente
    adottate dagli organi sociali.
    Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute
    con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata
    dagli amministratori.
    Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne
    comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,
    indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità
    dell’aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti
    e il prezzo pattuito per la cessione.
    Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve
    essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
    della richiesta.
    Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria
    partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci
    l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
    Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere
    motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni
    dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione
    al Tribunale.
    ARTICOLO 13 – CATEGORIA SPECIALE
    PER I NUOVI SOCI COOPERATORI
    I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio
    insindacabile dell’organo amministrativo, tenuto conto dei
    quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale
    categoria dei soci di cui al 3° comma dell’art. 2527 del codice
    civile.
    Tale categoria è istituita in ragione dell’interesse alla loro
    formazione professionale, ovvero, al loro inserimento
    nell’impresa.
    I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni
    caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
    L’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei
    soci speciali:
  • coloro che devono completare o integrare la loro formazione
    professionale in ragione del perseguimento degli scopi
    sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e
    lungo periodo della Cooperativa;
  • coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente,
    al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in
    coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della
    Cooperativa.
    La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in
    conformità con quanto previsto da apposito Regolamento,
    stabilisce almeno:
  • la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio
    speciale che non può comunque superare il limite di 5
    (cinque) anni;
  • i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di
    formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo
    della Cooperativa;
  • il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere
    al momento dell’ammissione, in misura comunque non
    superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.
    Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura
    inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione
    professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai
    soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni
    nelle forme di aumento del capitale sociale.
    Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare
    alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente
    in occasione delle assemblee ordinarie convocate per
    l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea
    altri soci.
    Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
    eletto amministratore.
    I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti
    dall’articolo 2476 del codice civile.
    I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge
    e dall’art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per
    quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico
    dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
    domanda.
    I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data
    di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei
    casi previsti dalla legge e dall’articolo 15 (quindici) del presente
    statuto.
    Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,
    il socio speciale è ammesso a godere i diritti che
    spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come
    previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli
    abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,
    conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa,
    ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività
    economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento
    nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo
    amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione
    in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità
    e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.
    In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell’apposito
    Regolamento, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento
    di esclusione nei confronti del socio speciale secondo
    i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.
    ARTICOLO 14 – RECESSO
    Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio
    che:
    a) – abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
    b) – non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento
    degli scopi sociali.
    Il recesso non può essere parziale.
    La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
    raccomandata alla società.
    L’organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla
    ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi
    che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il
    recesso.
    Se i presupposti del recesso non sussistono, l’organo amministrativo
    deve darne immediata comunicazione al socio.
    Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
    può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.
    Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale
    e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento
    di accoglimento della domanda.
    ARTICOLO 15 – ESCLUSIONE DEL SOCIO
    L’esclusione è pronunciata dall’organo amministrativo, oltre
    che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:
    a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per
    l’ammissione in cooperativa;
    b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
    c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
    previste dal precedente articolo 9);
    d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia
    in concorrenza con essa o che sia in conflitto d’interessi rispetto
    alla carica assunta all’interno della stessa;
    e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente
    statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate
    dagli organi sociali;
    f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento
    delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali
    debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
    g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente
    la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra
    soci;
    h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni
    dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato
    la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto
    di lavoro;
    i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per
    giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate
    da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti
    pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
    l) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca
    un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari,
    per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
    m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato
    risolto dalla cooperativa per inadempimento.
    Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta)
    giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione
    davanti al Tribunale competente.
    ART. 16 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED
    ESCLUSIONE
    Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo,
    alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio
    cooperatore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di
    scambio mutualistico.
    In caso di recesso, l’ulteriore rapporto di scambio mutualistico,
    si risolverà alla data di delibera dell’organo amministrativo
    con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.
    In caso di esclusione, l’ulteriore rapporto di scambio mutualistico,
    si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento
    di esclusione.
    ART. 17 – DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O
    ALL’ESCLUSIONE
    I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso
    del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente
    rivalutato.
    La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle
    perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio
    dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento
    del rapporto sociale.
    La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
    ove versato, qualora sussista nel patrimonio della
    Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito
    del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies del codice
    civile.
    Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e
    dell’eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine
    massimo di 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del
    bilancio stesso.
    Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può
    avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un
    termine massimo di tre anni.
    ARTICOLO 18 – MORTE DEL SOCIO
    In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di
    subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano
    i requisiti previsti per l’ammissione; l’accertamento di
    tali requisiti è effettuato con delibera dell’organo amministrativo.
    Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei
    requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso,
    conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente
    versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le
    modalità di cui al precedente articolo.
    STRUMENTI FINANZIARI
    ARTICOLO 19 – STRUMENTI FINANZIARI
    Con deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può emettere
    titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione,
    ad investitori professionali soggetti a vigilanza
    prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi
    dell’articolo 2483 del codice civile e dell’articolo 111-octies
    delle disposizioni attuative.
    La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità,
    quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell’art.
    4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa
    in materia.
    In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,
    sono stabiliti:
  • l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli
    emessi ed il relativo valore nominale unitario;
  • le modalità di circolazione;
  • i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
    corresponsione degli interessi;
  • il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
    La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti
    che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento
    dei titoli.
    All’Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente
    articolo ed al relativo rappresentante comune si applica
    quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice
    civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni
    del presente statuto.
    E’ fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
    sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
    punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui
    all’art. 23 del presente statuto.
    TITOLO VI
    PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO
    DEGLI UTILI
    ARTICOLO 20 – PATRIMONIO SOCIALE
    Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
    1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  • da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale
    di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
  • dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al
    precedente articolo 19 del presente statuto;
  • dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto
    dell’art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19
    del presente statuto;
    2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo
    articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non
    rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci
    deceduti;
    3) dall’eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le
    somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle
    deliberazioni degli organi sociali;
    4) dalla riserva straordinaria;
    5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’Assemblea e/o
    previsto per legge.
    Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa
    con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
    delle quote sociali sottoscritte.
    Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili
    e, conseguentemente, non possono essere ripartite
    tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all’atto del suo
    scioglimento.
    ARTICOLO 21 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
    L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
    anno.
    Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo
    provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle
    disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
    Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni
    di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 del codice civile.
    Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella
    quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri
    seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello
    scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa
    a mutualità prevalente della società.
    In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni
    delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei
    nuovi soci.
    Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per
    l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
    sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative
    alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa entro 180 giorni
    dalla chiusura dell’esercizio sociale.
    L’organo amministrativo, con propria deliberazione presa
    prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura
    dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze
    per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento
    del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni
    della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.
    Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente
    presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
    ARTICOLO 22 – RISTORNI
    L’Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi
    vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio
    di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti
    economici ulteriori a titolo di ristorno.
    Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla
    qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità
    con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali debbono
    risultare in linea con le seguenti direttive:
    a) – aver agito nell’ambito della Cooperativa attivamente per
    il perseguimento dell’oggetto sociale;
    b) – non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti
    della Cooperativa;
    c) – non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto
    per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
    d) – essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
    e) – non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.
    I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante
    aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e
    versate.
    Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare
    la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli
    amministratori.
    ARTICOLO 23 – DESTINAZIONE DELL’UTILE
    L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione
    dell’utile netto destinandolo:
    a) – una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva
    legale;
    b) – una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo
    sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità
    previste dalla legge;
    c) – un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo
    di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi
    vigenti in materia e dal precedente art. 22);
    d) – un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale
    effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da
    distribuire in misura non superiore all’interesse massimo dei
    buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto
    di distribuire i dividendi in misura superiore;
    e) – un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale
    sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in
    materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
    f) – quanto residua alla riserva straordinaria.
    In ogni caso l’Assemblea potrà deliberare, ferme restando le
    destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento
    dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni
    dei commi precedenti, che la totalità degli utili di
    esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
    ARTICOLO 24 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI
    Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve
    darne comunicazione scritta all’organo amministrativo con
    lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte
    a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto
    a favore della Cooperativa a garanzia dell’adempimento
    delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
    Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la
    società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.
    Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve
    essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
    della richiesta.
    Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie
    quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci
    l’acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per
    l’ammissione.
    Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione al trasferimento
    delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il
    socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
    proporre opposizione al Tribunale competente.
    ORGANI SOCIALI
    ARTICOLO 25 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI
    SOCIALI
    Gli organi sociali sono:
    a) l’Assemblea dei soci;
    b) l’organo amministrativo;
    c) l’organo di controllo o revisore se nominato;
    ASSEMBLEA
    ARTICOLO 26 – CONVOCAZIONE
    L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo mediante
    avviso contenente l’indicazione delle materie da trattare,
    del luogo dell’adunanza e della data e ora della prima e
    della seconda convocazione che deve essere fissata almeno
    24 ore dopo la prima; l’avviso deve essere recapitato ai soci
    almeno 8 giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante
    dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo
    idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento.
    In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa
    regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale
    sociale e tutti gli amministratori, l’organo di controllo o il
    revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente
    dell’Assemblea, risultino informati della riunione e degli
    argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.
    Se gli amministratori o l’organo di controllo o il revisore,
    se nominati, non partecipano personalmente all’Assemblea,
    dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi
    agli atti della società nella quale dichiarano di essere
    informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all’ordine
    del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
    L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro 120
    giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, entro termini più
    lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura
    dell’esercizio) così come previsto nell’art. 21 del presente
    statuto.
    Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto
    necessario dall’organo amministrativo o ne sia fatta richiesta
    per iscritto, contenente l’indicazione delle materie da trattare,
    da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti
    ai soci cooperatori.
    In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro
    20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta
    stessa.
    Per le decisioni che riguardano:
  • le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto sociale;
  • le operazioni che comportano una sostanziale modificazione
    dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti
    dei soci;
  • lo scioglimento della società;
  • la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
    la deliberazione dell’Assemblea deve essere assunta alla
    presenza di un notaio.
    ARTICOLO 27 – DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA
    I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
    dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti
    che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
    almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi
    diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
    In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
  1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la
    distribuzione degli utili;
  2. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo
    amministrativo;
  3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida
    stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
    sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
  4. la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore, se nominato;
  5. le modificazioni dello statuto;
  6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
  7. la decisione di compiere operazioni che comportano una
    sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante
    modificazione dei diritti dei soci;
  8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
    Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante
    deliberazione assembleare, con le modalità previste
    dall’articolo 2479-bis del codice civile.
    ARTICOLO 28 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
    L’Assemblea è validamente costituita:
  • in prima convocazione quando intervengono personalmente
    o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti
    dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
    Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima
    come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza
    assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
    Tuttavia, l’Assemblea convocata per le modificazioni dell’atto
    costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni
    che comportano una sostanziale modificazione
    dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante
    modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scioglimento
    e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda
    convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole
    della maggioranza assoluta dei voti spettanti.
    ART. 29 – DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN
    ASSEMBLEA
    Nell’Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano
    iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano
    in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi
    rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti
    nella categoria speciale dall’art. 13) del presente statuto.
    Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle
    quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria
    speciale si rinvia all’art. 13) del presente statuto.
    I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
    personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,
    mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
    avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere
    conferite più di due deleghe.
    ARTICOLO 30 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
    Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del
    Consiglio di Amministrazione o da persona designata
    dall’Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
    La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i
    non soci, è fatta dall’Assemblea con la maggioranza dei voti
    presenti.
    Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione,
    accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola
    il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
    ORGANO AMMINISTRATIVO
    ARTICOLO 31 – AMMINISTRATORI
    La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di
    Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il
    numero determinato dai soci al momento della nomina.
    L’incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data
    dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
    all’ultimo esercizio della loro carica.
    L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
    a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio
    di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
    Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della
    nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi
    membri un Presidente e un Vice – Presidente.
    Art. 32 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
    Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
    tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero
    quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
    La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo
    e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori,
    all’ organo di controllo o revisore, se nominati,
    con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
    dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima
    dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
    Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni
    sono valide, anche senza comunicazione formale,
    quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l’organo di
    controllo o revisore, se nominati.
    Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
    è necessaria la presenza effettiva della maggioranza
    dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con
    la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità
    dei voti, la proposta si intende respinta.
    Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato
    dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve
    essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
    Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione
    della Cooperativa.
    In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai
    poteri degli amministratori.
    Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi
    a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando
    loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti
    e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere
    delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo
    2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia
    di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio
    di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale,
    nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione
    della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,
    la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda,
    la costituzione o assunzione di una partecipazione
    rilevante in altra società.
    Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno più amministratori,
    gli altri provvedono a sostituirli con decisione
    approvata dall’ organo di controllo o revisore se nominato,
    purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
    soci cooperatori nominati dall’Assemblea.
    Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
    dall’Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare
    l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
    Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli
    in carica all’atto della loro nomina.
    Art. 33 – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
    L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
    amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia
    essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione.
    Il consiglio di amministrazione, questo può delegare
    tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto
    da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi
    componenti.
    Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il
    compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone
    i poteri.
    Art. 34 – RAPPRESENTANZA LEGALE
    La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono
    affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al
    Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.
    Articolo 35/a
    COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.
    Al verificarsi delle condizioni poste all’art. 2477 c.c. la società
    procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio
    sindacale.
    In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre
    membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio
    sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina
    del collegio stesso.
    I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per
    tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di
    approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
    La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
    effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o sia
    nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o
    sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e
    2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo contabile;
    in tale caso essi dovranno essere revisori contabili
    iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.
    Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e
    2407 cod. civ..
    La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci
    all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
    Articolo 35/b
    REVISORE CONTABILE
    In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina
    obbligatoria del collegio a sensi dell’art. 2477 c.c.) il
    controllo contabile della società può essere esercitato da un
    revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della
    giustizia.
    Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato
    decade dall’incarico chi si trova nelle condizioni previste
    dall’art. 2399 cod. civ..
    Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all’atto della
    nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio.
    L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
    della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo
    al terzo esercizio dell’incarico.
    L’incarico può essere revocato solo per giusta causa e con
    decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta
    del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere
    approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.
    Il revisore svolge le funzioni di cui all’art. 2409-ter cod. civ.;
    si applica inoltre la disposizione di cui all’art. 2409-sexies
    cod. civ..
    SCIOGLIMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI
    ARTICOLO 36 – SCIOGLIMENTO
    La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge
    nonché nei seguenti casi:
  • impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
  • deliberazione dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.
    Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento,
    gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione
    di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del Registro
    delle Imprese.
    Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della
    Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’Assemblea,
    con le maggioranze previste per le modificazioni
    dell’atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione
    del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina
    degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.
    L’Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto
    ma obbligatorio per legge.
    La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di
    liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
    scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le
    modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
    I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti
    la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
    ARTICOLO 37 – DISPOSIZIONI FINALI
    Le clausole mutualistiche previste dall’art. 2514 del codice
    civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente,
    e contenute nel presente statuto all’articolo 5) sono inderogabili
    e devono essere in fatto osservate.
    Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le
    norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla
    cooperazione nonché le disposizioni in materia di società
    per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in
    quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

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