• CONTATTI

  • LO STATUTO

    Il nostro statuto

    Repertorio n. 61.182 Raccolta n. 33.616
    Atto costitutivo
    di società cooperativa
    REPUBBLICA ITALIANA
    L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di luglio,
    in Cagliari, nel mio studio, in viale Trento n.90/a
    23 luglio 2021


    E’ costituita una società cooperativa sociale denominata
    “ORIENTAMENTO AI SERVIZI DI INTERMEDIZIONE SOCIALE
    Società Cooperativa Sociale”.
    LA cooperativa potrà far uso della sigla “O.A.S.I.S. Società
    Cooperativa Sociale”.
    Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel
    presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi,
    quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice
    civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni
    stabilite dalla legge n° 381 dell’8 novembre 1991. In
    quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal
    Titolo V del libro V del codice civile, in materia di società a
    responsabilità limitata.
    Articolo 2
    La società ha sede in Quartu Sant’Elena.
    L’organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale
    nell’ambito del Comune sopra indicato.
    L’organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali,
    agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero,
    nei modi e termini di legge.
    Ai soli fini dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese
    i comparenti dichiarano che l’attuale indirizzo della società
    è fissato in Quartu Sant’Elena, via Rattazzi n. 62.
    Articolo 3
    La durata della società è fissata dalla data di costituzione
    sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a
    norma di legge.
    Articolo 4 – scopo sociale
    La Cooperativa sociale nel perseguire lo scopo di procurare
    ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi
    una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo
    delle attività sociali, nonchè contribuire al miglioramento delle
    loro condizioni economiche, sociali e professionali, svolge
    prevalentemente, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre
    1991 n° 381 e successive modifiche ed integrazioni
    ed in osservanza della Circolare 8 novembre 1996 n° 153/96
    del Ministero del Lavoro, nonché le finalità civiche, solidaristiche
    e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.
    112, entrambi gli scopi statutari enunciati nell’articolo 1 di
    detta legge speciale, ovvero l’attività a) di gestione di servizi
    a carattere socio-sanitario – educativo, con particolare riferimento
    alle categorie a rischio di emarginazione o già emarginate
    quali minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti,
    immigrati, secondo le didattiche ed i mezzi più
    idonei ed in base ad un proprio progetto pedagogico formativo
    e assistenziale; nonchè l’attività di cui alla lettera b) e
    cioè lo svolgimento di attività diverse (in particolare attività
    commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo
    di soggetti svantaggiati.
    La cooperativa si propone di svolgere in modo collegato e
    funzionale entrambe le attività di tipo a) e b), e quelle previste
    dall’articolo 1, della legge 381/91, e nell’ articolo 17,
    comma 1, del d.lgs 112/2017 al fine di meglio realizzare lo
    scopo sociale.
    La Cooperativa opera senza fini di lucro e comunque senza
    essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate
    secondo quanto previsto dalla legge speciale.
    Con deliberazione dell’organo amministrativo potrà dare altresì
    adesione ad organismi associativi, economici o sindacali
    che si propongono iniziative di carattere mutualistico,
    cooperativistico, di lavoro e solidaristico.
    La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento
    del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.
    Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale
    delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella
    cui giurisdizione ha le proprie sedi.
    Articolo 5 – oggetto sociale
    La Cooperativa, considerata l’attività mutualistica di riferimento,
    nonchè dei requisiti e degli interessi dei soci, intende
    realizzare i propri scopi sociali attraverso attività commerciali
    e/o di servizi e quelle previste dall’articolo 1, della legge
    381/91, e nell’articolo 17, comma 1, del d.lgs 112/2017 che
    abbiano ad oggetto le seguenti attività:

    1. attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate
      all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui
      all’art. 4 della legge 381/91, ed in particolare, l’impianto, la
      gestione e la manutenzione del verde attrezzato e non, in
      aree pubbliche e private;
    2. la pulizia di giardini e di spazi verdi anche con l’ausilio di
      mezzi meccanici pulitori, autoveicoli ed autocarri;
    3. la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria anche
      mediante esecuzione di lavori di edilizia, di locali e luoghi nei
      quali avviene il movimento delle merci e delle materie prime,
      di uffici, di abitazioni e di edifici ed in genere di luoghi pubblici
      e privati;
    4. la gestione di mense, cucine, centri di cottura e di preparazione
      di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a domicilio, la
      preparazione e la somministrazione di pasti caldi e freddi, la
      gestione di servizi di catering, banqueting e simili;
    5. la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, l’incenerimento, il riciclaggio
      ed i trattamenti di riconversione di rifiuti urbani, industriali,
      speciali, ospedalieri, tossici e nocivi, radioattivi,
      pubblici e privati;
    6. la bonifica e la pulizia di ambienti industriali e di laboratori;
    7. il recupero di semilavorati o prodotti finiti da rifiuti o scarti
      industriali;
    8. disinfestazioni o derattizzazioni, la prevenzione degli incendi
      in generale;
    9. l’organizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti
      polifunzionali e specifici adibiti al tempo libero, allo sport ed
      alla creazione e fruizione di eventi culturali, sociali e turistici;
    10. la gestione, la costruzione, l’acquisto, di strutture ricettive
      quali comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie
      assistenziali, asili nido, baby parking e simili.
    11. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
      mediante la gestione di strutture adibite alla ristorazione;
    12. l’attività di guardiana, biglietteria, gestione dei servizi di
      accoglienza, riassetto e manutenzione in mercati, mattatoi,
      fiere, musei, parchi, impianti sportivi e turistici e di aree di interesse
      naturalistico, archeologico, turistico e pubblico in
      genere;
    13. l’attività di guida turistica con i servizi complementari
      compresa la gestione di infopoint;
    14. Attività di contrasto alle condizioni di povertà e di fragilità
      dei singoli e delle famiglie attraverso progetti di inclusione
      sociale che prevedano la prestazione di servizi socio assistenziali,
      socio sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma,
      sia a domicilio che presso aziende ospedaliere, case di cura,
      case di riposo, residenze sanitarie etc., in particolare servizi
      di assistenza e cura diretta ad anziani e disabili, emarginati,
      giovani, soggetti fragili; servizi di aiuto domestico, prestazioni
      igienico sanitarie per favorire l’autonomia personale delle
      persone fragili nel proprio ambiente di vita, nel rispetto della
      sua autodeterminazione e allo scopo di evitare o ridurre i rischi
      di isolamento e di emarginazione, con la precisazione
      che detti servizi dovranno essere forniti da operatori con
      specifica formazione e qualifica, e che l’attività sanitaria dovrà
      essere garantita dell’azienda sanitaria territoriale in modo
      integrato con il servizio sociale comunale. A fianco di tali
      attività si prevede anche quella di supporto tecnico alla progettazione
      dei piani di intervento generali finalizzato al contrasto
      di tali condizioni con la precisazione che detti servizi
      dovranno sempre essere forniti da operatori con specifica
      formazione e qualifica.
      15 la gestione, la costruzione, l’acquisto, di strutture ricettive
      quali comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie
      assistenziali, asili nido, baby parking e simili e la gestione di
      poliambulatori, consultori familiari e simili, con la precisazione
      già fatta nel precedente paragrafo in ordine alle qualifiche
      richieste per tali prestazioni;
    15. la promozione e realizzazione di progetti educativi, di
      prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e
      di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell’alcoldipendenza,
      del disagio giovanile e simili;
    16. la realizzazione di iniziative ed attività che consentono
      l’inserimento e l’integrazione nella vita sociale ed economica,
      compresa la realizzazione e gestione di centri socio e
      psico-pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative culturali,
      per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di
      assistenza sociale professionale, ferma la necessità di avere
      le necessarie qualifiche per il soggetto che in concreto fornirà
      tali servizi;
    17. l’organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e
      termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative
      per il tempo libero, il turismo sociale, accessibile e simili;
    18. l’istituzione di corsi di formazione professionale per la
      qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento
      e perfezionamento nei settori previsti nell’oggetto
      sociale.
      Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale,
      che necessitassero, per la loro esplicazione, dell’intervento
      di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale
      comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze
      o di specifiche autorizzazioni, l’attività della società verrà
      esercitata avvalendosi di detti professionisti e/o di detto personale,
      previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
      La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa
      ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere
      tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
      immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie
      o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque
      sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra l’altro, per
      la sola indicazione esemplificativa:
      a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi
      forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridicoorganizzativa
      e l’ordinamento di appartenenza, specie se
      svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività
      sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento
      e con esclusione delle attività di cui all’art.1 della l.
      02-01-1991 n. 1;
      b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di società
      per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento
      degli scopi sociali della cooperativa;
      c) partecipare ad altre cooperative sociali di cui alla l. 08-11-
      1991 n 381;
      d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi
      altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento
      del credito agli enti e società a cui la cooperativa aderisce
      o partecipa, nonchè a favore di altre cooperative;
      e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,
      consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare
      il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli
      approvvigionamenti ed il credito;
      f) concorrere ad appalti sia pubblici che privati;
      g) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza
      e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività,
      disciplinata da apposito regolamento predisposto dall’assemblea
      dei soci e contenente le condizioni generali valide
      per i singoli rapporti, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli
      soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento
      dell’oggetto sociale. Sono, pertanto, tassativamente vietate
      la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio fra pubblico
      sotto ogni forma, l’esercizio dell’attività bancaria, l’erogazione
      del credito al consumo, nonché l’esercizio in via
      permanente delle attività di cui all’art.4 comma 2 del D.L. 03-
      05-1991 n. 143 coordinato con la l. n 197 del 05-07-1991;
      h) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo
      tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento
      aziendale, ai sensi dell’art.4 l. 31-01-1992 n 59.
      La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico
      ai sensi dell’art. 2545-septies del codice civile.
      La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative
      previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per
      l’imprenditoria e quant’altro dovesse rendersi accessibile e
      che l’organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento
      degli scopi sociali.
      La cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari
      o soltanto utili per il conseguimento dell’oggetto sociale,
      cosi in breve potrà porre in essere operazioni mobiliari,
      immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il
      rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e
      quale terza datrice di ipoteca. Potrà assumere interessenze
      e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo
      od affine al proprio.
      La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici
      necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi
      compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico
      per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione
      di procedure di programmazione pluriennale finalizzate
      allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale ai sensi
      della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative
      ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni
      in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
      sul mercato.
      La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
      raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti
      fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento
      di tale attività sono definite con apposito regolamento
      approvato dai soci.
      La cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione
      a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell’art.
      2545 septies del codice civile, previa delibera da parte
      dell’assemblea dei soci.
      Articolo 6
      L’organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sociale
      sono disciplinati dallo statuto sociale, che sottoscritto
      come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera “A”,
      per farne parte integrante e sostanziale.
      Articolo 7
      Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote,
      ciascuna del valore nominale non inferiore nè superiore ai
      limiti di legge.
      I comparenti dichiarano di sottoscrivere una quota del valore
      nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuno
      e dichiarano, altresì, di avere prima d’ora provveduto
      a versare nelle casse sociali gli importi corrispondenti alle
      quote dai medesimi sottoscritte, per cui il capitale sociale
      iniziale, sottoscritto e versato è di euro 150,00 (centocinquanta
      virgola zero zero).
      Articolo 8
      Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni
      anno.
      Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre
      2021.
      Articolo 9
      La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
      composto da tre membri, nelle persone dei signori:
    • Farigu Antonio, Presidente;
    • Dessì Sara, vice-presidente;
    • Melis Giorgio, consigliere.
      L’incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data
      dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
      all’ultimo esercizio della loro carica.
      Articolo 10
      I comparenti autorizzano il nominato presidente del consiglio
      di amministrazione ad apportare al presente atto ed all’allegato
      statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni
      che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di
      iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.
      Articolo 11
      Spese del presente atto e dipendenti, che si presumono in
      euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), circa, sono
      a carico della società cooperativa sociale, la quale richiede
      l’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 9 ottobre
      1971 n. 825, quelle previste o richiamate dalla legge 7
      agosto 1997 n. 266 e dalla legge n. 381/1991, nonchè quelle
      previste per le cooperative sociali.
      I comparenti dichiarano di aver ricevuto in forma scritta, dal
      notaio rogante il preventivo di spesa comprensivo di imposte
      e onorario, conformemente all’art.9, comma 4, della Legge
      24 marzo 2012 n. 27, come modificato dall’art. 1, comma
      150, della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
      Articolo 12
      Per l’osservanza di quanto sopra, le parti si obbligano come
      per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.
      I comparenti mi hanno espressamente dispensato dal
      dare lettura del menzionato allegato, dichiarando di
      averne esatta conoscenza.
      Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, in parte
      dattiloscritto ai sensi di legge sotto la mia personale direzione
      da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da
      me notaio, è da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda
      lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore
      quindici.
      Occupa tredici facciate e quanto di questa quattordicesima
      di fogli quattro.
      F.to Sara Dessì
      F.to Giorgio Melis
      F.to Antonio Farigu
      F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio
      All. A) all’atto del 23/07/2021, rep. n.61.182/33.616
      STATUTO
      DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
      ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
      È costituita una società cooperativa, denominata:
      “ORIENTAMENTO AI SERVIZI DI INTERMEDIZIONE SOCIALE
      Società Cooperativa Sociale”.
      LA cooperativa potrà far uso della sigla “O.A.S.I.S. Società
      Cooperativa Sociale”.
      La sede è fissata nel Comune di Quartu Sant’Elena, all’indirizzo
      risultante dal Registro delle Imprese.
      La decisione di variare l’indirizzo, nell’ambito dello stesso
      Comune è di competenza dell’organo amministrativo. L’Organo
      Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in
      altre località.
      ARTICOLO 2 – DURATA
      La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060,
      potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea
      anche prima della data di scadenza.
      DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
      ARTICOLO 3 – NORMATIVA GENERALE
      Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel
      presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi,
      quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice
      civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni
      stabilite dalla legge n° 381 dell’8 novembre 1991. In
      quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal
      Titolo V del libro V del codice civile, in materia di società a
      responsabilità limitata.
      ARTICOLO 4 – NORMATIVA SPECIALE
      La Cooperativa adotta il modello societario della società a
      responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina
      prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.
      Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il
      suo patrimonio.
      ARTICOLO 5 – REGIME MUTUALISTICO
      La Cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende
      orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri
      di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’articolo 2512
      e seguenti del codice civile.
      A norma dell’articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione
      nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente
      e quindi:
    1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse
      massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due
      punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
    2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
      sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
      punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
    3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
    4. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
      dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
      sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico
      per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
      SCOPO – OGGETTO – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
      ARTICOLO 6 – SCOPO SOCIALE
      La Cooperativa sociale nel perseguire lo scopo di procurare
      ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi
      una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo
      delle attività sociali, nonchè contribuire al miglioramento delle
      loro condizioni economiche, sociali e professionali, svolge
      prevalentemente, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre
      1991 n° 381 e successive modifiche ed integrazioni
      ed in osservanza della Circolare 8 novembre 1996 n° 153/96
      del Ministero del Lavoro, nonché le finalità civiche, solidaristiche
      e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.
      112, entrambi gli scopi statutari enunciati nell’articolo 1 di
      detta legge speciale, ovvero l’attività a) di gestione di servizi
      a carattere socio-sanitario – educativo, con particolare riferimento
      alle categorie a rischio di emarginazione o già emarginate
      quali minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti,
      immigrati, secondo le didattiche ed i mezzi più
      idonei ed in base ad un proprio progetto pedagogico formativo
      e assistenziale; nonchè l’attività di cui alla lettera b) e
      cioè lo svolgimento di attività diverse (in particolare attività
      commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo
      di soggetti svantaggiati.
      La cooperativa si propone di svolgere in modo collegato e
      funzionale entrambe le attività di tipo a) e b), e quelle previste
      dall’articolo 1, della legge 381/91, e nell’ articolo 17,
      comma 1, del d.lgs 112/2017 al fine di meglio realizzare lo
      scopo sociale.
      La Cooperativa opera senza fini di lucro e comunque senza
      essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate
      secondo quanto previsto dalla legge speciale.
      Con deliberazione dell’organo amministrativo potrà dare altresì
      adesione ad organismi associativi, economici o sindacali
      che si propongono iniziative di carattere mutualistico,
      cooperativistico, di lavoro e solidaristico.
      La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento
      del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.
      Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale
      delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella
      cui giurisdizione ha le proprie sedi.
      ARTICOLO 7 – OGGETTO SOCIALE
      La Cooperativa, considerata l’attività mutualistica di riferimento,
      nonchè dei requisiti e degli interessi dei soci, intende
      realizzare i propri scopi sociali attraverso attività commerciali
      e/o di servizi e quelle previste dall’articolo 1, della legge
      381/91, e nell’articolo 17, comma 1, del d.lgs 112/2017 che
      abbiano ad oggetto le seguenti attività:
    5. attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate
      all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui
      all’art. 4 della legge 381/91, ed in particolare, l’impianto, la
      gestione e la manutenzione del verde attrezzato e non, in
      aree pubbliche e private;
    6. la pulizia di giardini e di spazi verdi anche con l’ausilio di
      mezzi meccanici pulitori, autoveicoli ed autocarri;
    7. la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria anche
      mediante esecuzione di lavori di edilizia, di locali e luoghi nei
      quali avviene il movimento delle merci e delle materie prime,
      di uffici, di abitazioni e di edifici ed in genere di luoghi pubblici
      e privati;
    8. la gestione di mense, cucine, centri di cottura e di preparazione
      di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a domicilio, la
      preparazione e la somministrazione di pasti caldi e freddi, la
      gestione di servizi di catering, banqueting e simili;
    9. la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, l’incenerimento, il riciclaggio
      ed i trattamenti di riconversione di rifiuti urbani, industriali,
      speciali, ospedalieri, tossici e nocivi, radioattivi,
      pubblici e privati;
    10. la bonifica e la pulizia di ambienti industriali e di laboratori;
    11. il recupero di semilavorati o prodotti finiti da rifiuti o scarti
      industriali;
    12. disinfestazioni o derattizzazioni, la prevenzione degli incendi
      in generale;
    13. l’organizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti
      polifunzionali e specifici adibiti al tempo libero, allo sport ed
      alla creazione e fruizione di eventi culturali, sociali e turistici;
    14. la gestione, la costruzione, l’acquisto, di strutture ricettive
      quali comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie
      assistenziali, asili nido, baby parking e simili.
    15. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
      mediante la gestione di strutture adibite alla ristorazione;
    16. l’attività di guardiana, biglietteria, gestione dei servizi di
      accoglienza, riassetto e manutenzione in mercati, mattatoi,
      fiere, musei, parchi, impianti sportivi e turistici e di aree di interesse
      naturalistico, archeologico, turistico e pubblico in
      genere;
    17. l’attività di guida turistica con i servizi complementari
      compresa la gestione di infopoint;
    18. Attività di contrasto alle condizioni di povertà e di fragilità
      dei singoli e delle famiglie attraverso progetti di inclusione
      sociale che prevedano la prestazione di servizi socio assistenziali,
      socio sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma,
      sia a domicilio che presso aziende ospedaliere, case di cura,
      case di riposo, residenze sanitarie etc., in particolare servizi
      di assistenza e cura diretta ad anziani e disabili, emarginati,
      giovani, soggetti fragili; servizi di aiuto domestico, prestazioni
      igienico sanitarie per favorire l’autonomia personale delle
      persone fragili nel proprio ambiente di vita, nel rispetto della
      sua autodeterminazione e allo scopo di evitare o ridurre i rischi
      di isolamento e di emarginazione, con la precisazione
      che detti servizi dovranno essere forniti da operatori con
      specifica formazione e qualifica, e che l’attività sanitaria dovrà
      essere garantita dell’azienda sanitaria territoriale in modo
      integrato con il servizio sociale comunale. A fianco di tali
      attività si prevede anche quella di supporto tecnico alla progettazione
      dei piani di intervento generali finalizzato al contrasto
      di tali condizioni con la precisazione che detti servizi
      dovranno sempre essere forniti da operatori con specifica
      formazione e qualifica.
      15 la gestione, la costruzione, l’acquisto, di strutture ricettive
      quali comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie
      assistenziali, asili nido, baby parking e simili e la gestione di
      poliambulatori, consultori familiari e simili, con la precisazione
      già fatta nel precedente paragrafo in ordine alle qualifiche
      richieste per tali prestazioni;
    19. la promozione e realizzazione di progetti educativi, di
      prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e
      di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell’alcoldipendenza,
      del disagio giovanile e simili;
    20. la realizzazione di iniziative ed attività che consentono
      l’inserimento e l’integrazione nella vita sociale ed economica,
      compresa la realizzazione e gestione di centri socio e
      psico-pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative culturali,
      per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di
      assistenza sociale professionale, ferma la necessità di avere
      le necessarie qualifiche per il soggetto che in concreto fornirà
      tali servizi;
    21. l’organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e
      termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative
      per il tempo libero, il turismo sociale, accessibile e simili;
    22. l’istituzione di corsi di formazione professionale per la
      qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento
      e perfezionamento nei settori previsti nell’oggetto
      sociale.
      Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale,
      che necessitassero, per la loro esplicazione, dell’intervento
      di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale
      comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze
      o di specifiche autorizzazioni, l’attività della società verrà
      esercitata avvalendosi di detti professionisti e/o di detto personale,
      previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
      La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa
      ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere
      tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
      immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie
      o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque
      sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra l’altro, per
      la sola indicazione esemplificativa:
      a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi
      forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridicoorganizzativa
      e l’ordinamento di appartenenza, specie se
      svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività
      sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento
      e con esclusione delle attività di cui all’art.1 della l.
      02-01-1991 n. 1;
      b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di società
      per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento
      degli scopi sociali della cooperativa;
      c) partecipare ad altre cooperative sociali di cui alla l. 08-11-
      1991 n 381;
      d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi
      altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento
      del credito agli enti e società a cui la cooperativa aderisce
      o partecipa, nonchè a favore di altre cooperative;
      e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,
      consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare
      il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli
      approvvigionamenti ed il credito;
      f) concorrere ad appalti sia pubblici che privati;
      g) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza
      e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività,
      disciplinata da apposito regolamento predisposto dall’assemblea
      dei soci e contenente le condizioni generali valide
      per i singoli rapporti, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli
      soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento
      dell’oggetto sociale. Sono, pertanto, tassativamente vietate
      la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio fra pubblico
      sotto ogni forma, l’esercizio dell’attività bancaria, l’erogazione
      del credito al consumo, nonché l’esercizio in via
      permanente delle attività di cui all’art.4 comma 2 del D.L. 03-
      05-1991 n. 143 coordinato con la l. n 197 del 05-07-1991;
      h) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo
      tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento
      aziendale, ai sensi dell’art.4 l. 31-01-1992 n 59.
      La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico
      ai sensi dell’art. 2545-septies del codice civile.
      La cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative
      previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per
      l’imprenditoria e quant’altro dovesse rendersi accessibile e
      che l’organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento
      degli scopi sociali.
      La cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari
      o soltanto utili per il conseguimento dell’oggetto sociale,
      cosi in breve potrà porre in essere operazioni mobiliari,
      immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il
      rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e
      quale terza datrice di ipoteca. Potrà assumere interessenze
      e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo
      od affine al proprio.
      La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici
      necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi
      compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico
      per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione
      di procedure di programmazione pluriennale finalizzate
      allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale ai sensi
      della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative
      ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni
      in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
      sul mercato.
      La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
      raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti
      fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento
      di tale attività sono definite con apposito regolamento
      approvato dai soci.
      La cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione
      a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell’art.
      2545 septies del codice civile, previa delibera da parte
      dell’assemblea dei soci.

    ARTICOLO 8 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
    La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà,
    prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci
    e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.
    Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell’oggetto
    sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo
    continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i
    quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione
    da instaurare.
    Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché
    i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso,
    troveranno fonte nel Regolamento di cui all’art. 6 della Legge
    3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti
    norme di legge, in particolare della Legge n° 62/2000 e del
    contratto collettivo nazionale di settore.
    Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare
    il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
    I SOCI
    ARTICOLO 9 – REQUISITI DEI SOCI
    Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere
    inferiore al minimo stabilito dalla legge
    Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito
    dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo
    di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve
    essere posta in liquidazione.
    Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, 2° comma della legge
    381/91 o in ordine all’impiego nella Cooperativa di persone
    svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che
    siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti
    all’attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva
    di lavoro, attitudine e specializzazione professionale,
    possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa
    ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.
    Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti
    alle seguenti categorie:
    1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le
    persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l’arte
    o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa
    e abbiano maturato una capacità professionale nei settori
    definiti nell’oggetto della società e che attivamente possano
    collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
    Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori
    aventi una specifica caratterizzazione professionale nel
    numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento
    della società.
    Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i
    soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di
    lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste
    dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita
    dalla legislazione italiana.
    In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio
    lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo
    trattamento economico e normativo sono disciplinati da
    apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione
    ed approvato dall’Assemblea dei soci in conformità a
    quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.
    Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si
    applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i
    lavoratori di cui all’articolo 13 del d.lgs 112/2017.
    1.2 Soci in prova (a norma dell’art. 2527) sono soci cooperatori
    ammessi in una categoria speciale in virtù dell’interesse
    alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell’impresa.
    Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del
    numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo
    di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti
    che spettano agli altri soci cooperatori.
    Il socio in prova ha l’obbligo di partecipare alla vita sociale
    ma non ha diritto di voto nelle assemblee.
    Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio
    di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti
    dalla legge o dall’atto costitutivo.
    Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche,
    ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private
    le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla
    cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l’ammissione
    nella società.
    1.3 Soci Volontari: sono persone fisiche che prestano la loro
    attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà
    ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti
    dalla stessa legge. I soci volontari sono iscritti in un’apposita
    sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la
    metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non
    si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro
    subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in
    materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
    malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto
    soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute
    e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa
    sociale per la totalità dei soci.
    Nella gestione dei servizi di cui alle attività sociali da effettuarsi
    in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
    pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere
    utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto
    ai parametri di impiego di operatori professionali previsti
    dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari
    non concorrono alla determinazione dei costi di servizio,
    fatta eccezione per gli oneri di cui sopra.
    1.4 Soci Fruitori: sono persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono
    direttamente o indirettamente dei servizi della
    Cooperativa.
    2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari
    La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi
    e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le
    società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli
    articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la
    Legge n° 59/92.
    Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese
    identiche o affini con quella della Cooperativa.
    Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in
    base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.
    I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico
    dovranno prevedere il principio della parità di trattamento
    tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.
    Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto
    dall’art. 2545-bis del codice civile.
    Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche
    aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano
    già maturato esperienza lavorativa e professionale nei
    settori di cui all’oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro
    che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
    L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
    scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio
    all’attività della Cooperativa; l’ammissione deve essere coerente
    con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi
    dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali
    di medio e lungo periodo.
    Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi
    tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario
    al buon funzionamento della società.
    Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro
    che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella
    della Cooperativa.
    È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente
    ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali
    ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro
    a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.
    ARTICOLO 10 – DOMANDA DI AMMISSIONE
    Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
    all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere
    almeno i seguenti dati ed elementi:
    a) – se persona fisica – autocertificazione dalla quale risulti:
    nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice
    fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali
    o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta
    elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
    b) – se persona giuridica – denominazione sociale, sede e
    codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo
    della persona delegata a rappresentarla nei rapporti
    con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione
    dell’organo competente che ha deciso l’adesione;
    c) – l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale
    esperienza professionale maturata nei settori di cui
    all’oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze
    possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore
    rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in
    conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento;
    d) – l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere
    che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo
    né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
    e) – la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti
    interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
    Organi Sociali.
    ARTICOLO 11 – PROCEDURA DI AMMISSIONE
    L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti
    e delle condizioni di cui all’articolo 9) e l’inesistenza delle
    cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni
    sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento
    del capitale sociale.
    La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato
    e annotata a cura degli amministratori nel libro dei
    soci.
    In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’organo
    amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la
    relativa delibera e comunicarla all’interessato.
    In tal caso, l’aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni
    dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione
    si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della sua
    prima successiva convocazione.
    Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella
    dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire
    quanto stabilito dall’Assemblea con deliberazione da assumersi
    entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’Assemblea stessa.
    L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le
    ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione
    di nuovi soci.
    ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DEI SOCI
    I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che
    verranno indicati dall’organo amministrativo:

    • le quote sociali sottoscritte;
    • l’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’Assemblea;
    • l’eventuale tassa di ammissione deliberata dall’organo
      amministrativo.
      Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro
      capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo
      stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni
      di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come
      previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le
      esigenze della Cooperativa.
      I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello
      statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente
      adottate dagli organi sociali.
      Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute
      con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata
      dagli amministratori.
      Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne
      comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,
      indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità
      dell’aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti
      e il prezzo pattuito per la cessione.
      Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve
      essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
      della richiesta.
      Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria
      partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci
      l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
      Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere
      motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni
      dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione
      al Tribunale.
      ARTICOLO 13 – CATEGORIA SPECIALE
      PER I NUOVI SOCI COOPERATORI
      I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio
      insindacabile dell’organo amministrativo, tenuto conto dei
      quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale
      categoria dei soci di cui al 3° comma dell’art. 2527 del codice
      civile.
      Tale categoria è istituita in ragione dell’interesse alla loro
      formazione professionale, ovvero, al loro inserimento
      nell’impresa.
      I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni
      caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
      L’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei
      soci speciali:
    • coloro che devono completare o integrare la loro formazione
      professionale in ragione del perseguimento degli scopi
      sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e
      lungo periodo della Cooperativa;
    • coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente,
      al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in
      coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della
      Cooperativa.
      La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in
      conformità con quanto previsto da apposito Regolamento,
      stabilisce almeno:
    • la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio
      speciale che non può comunque superare il limite di 5
      (cinque) anni;
    • i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di
      formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo
      della Cooperativa;
    • il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere
      al momento dell’ammissione, in misura comunque non
      superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.
      Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura
      inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione
      professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai
      soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni
      nelle forme di aumento del capitale sociale.
      Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare
      alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente
      in occasione delle assemblee ordinarie convocate per
      l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea
      altri soci.
      Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
      eletto amministratore.
      I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti
      dall’articolo 2476 del codice civile.
      I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge
      e dall’art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per
      quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico
      dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
      domanda.
      I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data
      di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei
      casi previsti dalla legge e dall’articolo 15 (quindici) del presente
      statuto.
      Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,
      il socio speciale è ammesso a godere i diritti che
      spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come
      previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli
      abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,
      conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa,
      ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività
      economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento
      nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo
      amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione
      in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità
      e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.
      In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell’apposito
      Regolamento, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento
      di esclusione nei confronti del socio speciale secondo
      i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.
      ARTICOLO 14 – RECESSO
      Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio
      che:
      a) – abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
      b) – non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento
      degli scopi sociali.
      Il recesso non può essere parziale.
      La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
      raccomandata alla società.
      L’organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla
      ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi
      che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il
      recesso.
      Se i presupposti del recesso non sussistono, l’organo amministrativo
      deve darne immediata comunicazione al socio.
      Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
      può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.
      Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale
      e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento
      di accoglimento della domanda.
      ARTICOLO 15 – ESCLUSIONE DEL SOCIO
      L’esclusione è pronunciata dall’organo amministrativo, oltre
      che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:
      a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per
      l’ammissione in cooperativa;
      b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
      c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
      previste dal precedente articolo 9);
      d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia
      in concorrenza con essa o che sia in conflitto d’interessi rispetto
      alla carica assunta all’interno della stessa;
      e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente
      statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate
      dagli organi sociali;
      f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento
      delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali
      debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
      g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente
      la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra
      soci;
      h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni
      dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato
      la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto
      di lavoro;
      i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per
      giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate
      da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti
      pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
      l) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca
      un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari,
      per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
      m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato
      risolto dalla cooperativa per inadempimento.
      Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta)
      giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione
      davanti al Tribunale competente.
      ART. 16 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED
      ESCLUSIONE
      Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo,
      alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio
      cooperatore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di
      scambio mutualistico.
      In caso di recesso, l’ulteriore rapporto di scambio mutualistico,
      si risolverà alla data di delibera dell’organo amministrativo
      con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.
      In caso di esclusione, l’ulteriore rapporto di scambio mutualistico,
      si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento
      di esclusione.
      ART. 17 – DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O
      ALL’ESCLUSIONE
      I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso
      del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente
      rivalutato.
      La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle
      perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio
      dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento
      del rapporto sociale.
      La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
      ove versato, qualora sussista nel patrimonio della
      Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito
      del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies del codice
      civile.
      Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e
      dell’eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine
      massimo di 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del
      bilancio stesso.
      Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può
      avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un
      termine massimo di tre anni.
      ARTICOLO 18 – MORTE DEL SOCIO
      In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di
      subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano
      i requisiti previsti per l’ammissione; l’accertamento di
      tali requisiti è effettuato con delibera dell’organo amministrativo.
      Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei
      requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso,
      conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente
      versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le
      modalità di cui al precedente articolo.
      STRUMENTI FINANZIARI
      ARTICOLO 19 – STRUMENTI FINANZIARI
      Con deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può emettere
      titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione,
      ad investitori professionali soggetti a vigilanza
      prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi
      dell’articolo 2483 del codice civile e dell’articolo 111-octies
      delle disposizioni attuative.
      La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità,
      quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell’art.
      4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa
      in materia.
      In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,
      sono stabiliti:
    • l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli
      emessi ed il relativo valore nominale unitario;
    • le modalità di circolazione;
    • i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
      corresponsione degli interessi;
    • il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
      La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti
      che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento
      dei titoli.
      All’Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente
      articolo ed al relativo rappresentante comune si applica
      quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice
      civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni
      del presente statuto.
      E’ fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
      sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
      punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui
      all’art. 23 del presente statuto.
      TITOLO VI
      PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO
      DEGLI UTILI
      ARTICOLO 20 – PATRIMONIO SOCIALE
      Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
      1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    • da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale
      di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
    • dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al
      precedente articolo 19 del presente statuto;
    • dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto
      dell’art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19
      del presente statuto;
      2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo
      articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non
      rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci
      deceduti;
      3) dall’eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le
      somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle
      deliberazioni degli organi sociali;
      4) dalla riserva straordinaria;
      5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’Assemblea e/o
      previsto per legge.
      Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa
      con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
      delle quote sociali sottoscritte.
      Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili
      e, conseguentemente, non possono essere ripartite
      tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all’atto del suo
      scioglimento.
      ARTICOLO 21 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
      L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
      anno.
      Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo
      provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle
      disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
      Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni
      di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 del codice civile.
      Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella
      quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri
      seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello
      scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa
      a mutualità prevalente della società.
      In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni
      delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei
      nuovi soci.
      Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per
      l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
      sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative
      alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa entro 180 giorni
      dalla chiusura dell’esercizio sociale.
      L’organo amministrativo, con propria deliberazione presa
      prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura
      dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze
      per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento
      del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni
      della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.
      Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente
      presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
      ARTICOLO 22 – RISTORNI
      L’Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi
      vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio
      di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti
      economici ulteriori a titolo di ristorno.
      Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla
      qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità
      con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali debbono
      risultare in linea con le seguenti direttive:
      a) – aver agito nell’ambito della Cooperativa attivamente per
      il perseguimento dell’oggetto sociale;
      b) – non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti
      della Cooperativa;
      c) – non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto
      per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
      d) – essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
      e) – non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.
      I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante
      aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e
      versate.
      Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare
      la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli
      amministratori.
      ARTICOLO 23 – DESTINAZIONE DELL’UTILE
      L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione
      dell’utile netto destinandolo:
      a) – una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva
      legale;
      b) – una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo
      sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità
      previste dalla legge;
      c) – un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo
      di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi
      vigenti in materia e dal precedente art. 22);
      d) – un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale
      effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da
      distribuire in misura non superiore all’interesse massimo dei
      buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto
      di distribuire i dividendi in misura superiore;
      e) – un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale
      sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in
      materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
      f) – quanto residua alla riserva straordinaria.
      In ogni caso l’Assemblea potrà deliberare, ferme restando le
      destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento
      dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni
      dei commi precedenti, che la totalità degli utili di
      esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
      ARTICOLO 24 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI
      Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve
      darne comunicazione scritta all’organo amministrativo con
      lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte
      a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto
      a favore della Cooperativa a garanzia dell’adempimento
      delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
      Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la
      società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.
      Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve
      essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
      della richiesta.
      Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie
      quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci
      l’acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per
      l’ammissione.
      Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione al trasferimento
      delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il
      socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
      proporre opposizione al Tribunale competente.
      ORGANI SOCIALI
      ARTICOLO 25 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI
      SOCIALI
      Gli organi sociali sono:
      a) l’Assemblea dei soci;
      b) l’organo amministrativo;
      c) l’organo di controllo o revisore se nominato;
      ASSEMBLEA
      ARTICOLO 26 – CONVOCAZIONE
      L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo mediante
      avviso contenente l’indicazione delle materie da trattare,
      del luogo dell’adunanza e della data e ora della prima e
      della seconda convocazione che deve essere fissata almeno
      24 ore dopo la prima; l’avviso deve essere recapitato ai soci
      almeno 8 giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante
      dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo
      idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento.
      In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa
      regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale
      sociale e tutti gli amministratori, l’organo di controllo o il
      revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente
      dell’Assemblea, risultino informati della riunione e degli
      argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.
      Se gli amministratori o l’organo di controllo o il revisore,
      se nominati, non partecipano personalmente all’Assemblea,
      dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi
      agli atti della società nella quale dichiarano di essere
      informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all’ordine
      del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
      L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro 120
      giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, entro termini più
      lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura
      dell’esercizio) così come previsto nell’art. 21 del presente
      statuto.
      Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto
      necessario dall’organo amministrativo o ne sia fatta richiesta
      per iscritto, contenente l’indicazione delle materie da trattare,
      da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti
      ai soci cooperatori.
      In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro
      20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta
      stessa.
      Per le decisioni che riguardano:
    • le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto sociale;
    • le operazioni che comportano una sostanziale modificazione
      dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti
      dei soci;
    • lo scioglimento della società;
    • la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
      la deliberazione dell’Assemblea deve essere assunta alla
      presenza di un notaio.
      ARTICOLO 27 – DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA
      I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
      dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti
      che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
      almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi
      diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
      In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
    1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la
      distribuzione degli utili;
    2. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo
      amministrativo;
    3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida
      stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
      sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
    4. la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore, se nominato;
    5. le modificazioni dello statuto;
    6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
    7. la decisione di compiere operazioni che comportano una
      sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante
      modificazione dei diritti dei soci;
    8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
      Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante
      deliberazione assembleare, con le modalità previste
      dall’articolo 2479-bis del codice civile.
      ARTICOLO 28 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
      L’Assemblea è validamente costituita:
    • in prima convocazione quando intervengono personalmente
      o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
    • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti
      dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
      Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima
      come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza
      assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
      Tuttavia, l’Assemblea convocata per le modificazioni dell’atto
      costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni
      che comportano una sostanziale modificazione
      dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante
      modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scioglimento
      e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda
      convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole
      della maggioranza assoluta dei voti spettanti.
      ART. 29 – DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN
      ASSEMBLEA
      Nell’Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano
      iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano
      in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi
      rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti
      nella categoria speciale dall’art. 13) del presente statuto.
      Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle
      quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria
      speciale si rinvia all’art. 13) del presente statuto.
      I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
      personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,
      mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
      avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere
      conferite più di due deleghe.
      ARTICOLO 30 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
      L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
      Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del
      Consiglio di Amministrazione o da persona designata
      dall’Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
      La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i
      non soci, è fatta dall’Assemblea con la maggioranza dei voti
      presenti.
      Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione,
      accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola
      il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
      ORGANO AMMINISTRATIVO
      ARTICOLO 31 – AMMINISTRATORI
      La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di
      Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il
      numero determinato dai soci al momento della nomina.
      L’incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data
      dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
      all’ultimo esercizio della loro carica.
      L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
      a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio
      di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
      Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della
      nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi
      membri un Presidente e un Vice – Presidente.
      Art. 32 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
      Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
      tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero
      quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
      La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo
      e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori,
      all’ organo di controllo o revisore, se nominati,
      con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
      dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima
      dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
      Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni
      sono valide, anche senza comunicazione formale,
      quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l’organo di
      controllo o revisore, se nominati.
      Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
      è necessaria la presenza effettiva della maggioranza
      dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con
      la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità
      dei voti, la proposta si intende respinta.
      Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato
      dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve
      essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
      Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione
      della Cooperativa.
      In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai
      poteri degli amministratori.
      Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi
      a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando
      loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti
      e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere
      delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo
      2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia
      di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio
      di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale,
      nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione
      della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,
      la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda,
      la costituzione o assunzione di una partecipazione
      rilevante in altra società.
      Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno più amministratori,
      gli altri provvedono a sostituirli con decisione
      approvata dall’ organo di controllo o revisore se nominato,
      purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
      soci cooperatori nominati dall’Assemblea.
      Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
      dall’Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare
      l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
      Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli
      in carica all’atto della loro nomina.
      Art. 33 – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
      L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
      amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia
      essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione.
      Il consiglio di amministrazione, questo può delegare
      tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto
      da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi
      componenti.
      Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il
      compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone
      i poteri.
      Art. 34 – RAPPRESENTANZA LEGALE
      La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono
      affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al
      Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.
      Articolo 35/a
      COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.
      Al verificarsi delle condizioni poste all’art. 2477 c.c. la società
      procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio
      sindacale.
      In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre
      membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio
      sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina
      del collegio stesso.
      I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per
      tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di
      approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
      La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
      effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o sia
      nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o
      sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e
      2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo contabile;
      in tale caso essi dovranno essere revisori contabili
      iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.
      Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e
      2407 cod. civ..
      La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci
      all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
      Articolo 35/b
      REVISORE CONTABILE
      In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina
      obbligatoria del collegio a sensi dell’art. 2477 c.c.) il
      controllo contabile della società può essere esercitato da un
      revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della
      giustizia.
      Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato
      decade dall’incarico chi si trova nelle condizioni previste
      dall’art. 2399 cod. civ..
      Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all’atto della
      nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio.
      L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
      della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo
      al terzo esercizio dell’incarico.
      L’incarico può essere revocato solo per giusta causa e con
      decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta
      del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere
      approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.
      Il revisore svolge le funzioni di cui all’art. 2409-ter cod. civ.;
      si applica inoltre la disposizione di cui all’art. 2409-sexies
      cod. civ..
      SCIOGLIMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI
      ARTICOLO 36 – SCIOGLIMENTO
      La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge
      nonché nei seguenti casi:
    • impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
    • deliberazione dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.
      Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento,
      gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione
      di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del Registro
      delle Imprese.
      Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della
      Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’Assemblea,
      con le maggioranze previste per le modificazioni
      dell’atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione
      del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina
      degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.
      L’Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto
      ma obbligatorio per legge.
      La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di
      liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
      scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le
      modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
      I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti
      la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
      ARTICOLO 37 – DISPOSIZIONI FINALI
      Le clausole mutualistiche previste dall’art. 2514 del codice
      civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente,
      e contenute nel presente statuto all’articolo 5) sono inderogabili
      e devono essere in fatto osservate.
      Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le
      norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla
      cooperazione nonché le disposizioni in materia di società
      per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in
      quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

  • NATURA O CIVILTÀ?

    L’Educabilità, un tema ancora attuale

    Medico parigino Jean Itard, è palesemente ispirato al pensiero pedagogico del filosofo ginevrino Rousseau. Nella Francia di fine 700 alcuni contadini scoprono nei boschi dell’Aveyron un ragazzo che vive allo stato brado, semianimalesco. Lo catturano e lo affidano agli scienziati di Parigi. Tutto nel ragazzo è bestiale: ha gli artigli, si esprime a grugniti ed è mordace. In dottor Itard, figlio dei Lumi, non dispera di riuscire a “civilizzarlo” e lo conduce nella sua villa di campagna. Con metodo e pazienza inizia la sua “cura” che si protrae per settimane e settimane, registrando progressi insignificanti. Una notte, il ragazzo fugge per tornare libero nei boschi, ma imprevedibilmente ritorna e il dottore può riprendere la cura, questa volta con significativi risultati.

  • Jean Marc Gaspard Itard e la nascita della Pedagogia speciale

    Il “ragazzo selvaggio”

    A Jean Marc Gaspard Itard (1774 – 1838) si deve la nascita della cosiddetta pedagogia speciale. Itard, medico, pedagogista ed educatore francese, proviene da una famiglia borghese. Nel 1800 collabora con l’abate Sicard dell’Istituto nazionale dei sordomuti di Parigi. Qui si dedica allo studio e alla cura di Victor, ovvero il “ragazzo selvaggio dell’Aveyron”. Victor fu ritrovato nelle campagne francesi in una grave forma di degrado.

    L’esperienza con Victor segnò per sempre l’esistenza di Itard, il quale si appassionò oltremodo al caso e che lo portò a scrivere ben due memorie riguardanti gli anni passati con il ragazzo e che lo portò a divenire, già nel 1807, uno dei medici più ricercati di Parigi.

    L’incontro con Victor, nel 1799, fece in modo che Itard riuscì a dimostrare che i deficit possono essere funzionali.

    Itard si dedicò completamente al ragazzo, gli diede un nome, e si pose degli obiettivi ben specifici:

    • inserire Victor nella vita sociale;
    • promuovere la sensibilità nervosa del ragazzo;
    • insegnare a Victor a parlare;
    • facilitare i rapporti con gli altri individui.

    L’attività di Itard con Victor fu sostenuta anche da Madame Guerin, governante del medico, la quale si configura come una sorta di madre. Per Victor fu talmente importante che Itard lo riportò nelle memorie definendo questo legame come una sorta di nucleo familiare, fondamentale per lo sviluppo affettivo del ragazzo poiché esperienza mai conosciuta né vissuta prima.

    Il medico riuscì a dimostrare che un lavoro educativo adeguato poteva risolvere (almeno in parte) i deficit funzionali e non organici di Victor. Il lavoro con il “ragazzo selvaggio” fu molto proficuo e lo strappò da un futuro all’interno dell’Istituto per sordo muti di Parigi e, successivamente, in una casa per malati di mente, dimostrando che Victor non era “ineducabile” come venivano definiti all’epoca i bambini con deficit cognitivi, linguistici, affettivi, ecc.

    La Pedagogia Speciale di Itard sottolinea l’importanza dell’osservazione e dell’integrazione, ponendo al centro l’individuo, dove “diversità” non significa “assenza di abilità” ma di “abilità presenti in un modo differente”.

    Grazie al lavoro svolto con Victor, Itard ha potuto porre l’accento sul compito principale che la Pedagogia Speciale” si prefigge, ovvero favorire lo sviluppo del proprio potenziale umano, favorendo l’acquisizione di autonomie e la crescita all’interno della società.

    Grazie al rispetto delle diversità, Itard riuscì a pensare, ideare e concretizzare percorsi riabilitativi , ribaltando completamente il concetto di educazione di quei tempi, dove la Pedagogia Speciale non vuole cambiare il soggetto, bensì andare incontro alle esigenze evolutive ed educative dell’individuo.

    Victor non raggiunse mai tutti gli obiettivi che il medico francese si era prefissato, ma il ragazzo migliorò in maniera evidente sul piano relazionale ed affettivo.

    Gli sviluppi

    Nel 1837 Itard incontra  Édouard Séguin, il quale diventerà il suo migliore allievo. Séguin  riprenderà l’opera e gli articoli di Itard, proseguendo gli studi del maestro. Ad Itard va anche il merito di aver scritto e pubblicato nel 1825 un articolo riguardante il caso della marchesa di Dampierre. Nello scritto il medico descrive il caso più famoso, fino ad allora conosciuto, di quello che venne successivamente definito come sindrome di Gilles de la Tourette.

    Il 5 luglio del 1838 Itard muore all’età di 64 anni, lasciando gran parte della sua eredità all’Istituto per sordomuti. L’eredità scientifica e morale di Itard è inestimabile: per la prima volta si riuscì a parlare e a dimostrare che il bambino che non dispone di adeguati stimoli e di cure idonee nei primi anni di vita perde la possibilità di sviluppare in maniera integrale ed armonica le proprie capacità cognitive. Tutto ciò sottolinea, ancora oggi, il ruolo fondamentale che l’educazione, intesa come sviluppo della personalità, riveste della formazione di ciascuno di noi e che la trasmissione dei saperi è condizionata anche da aspetti emotivi e relazionali.

    Jean Itard e Victor:

  • O.A.S.I.S. ORIENTAMENTO AI SERVIZI DI INTERMEDIZIONE SOCIALE

    O.A.S.I.S. Società Cooperativa Sociale

    La Cooperativa sociale nel perseguire lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonchè contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, svolge
    prevalentemente, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre
    1991 n° 381 e successive modifiche ed integrazioni
    ed in osservanza della Circolare 8 novembre 1996 n° 153/96
    del Ministero del Lavoro, nonché le finalità civiche, solidaristiche
    e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.
    112, entrambi gli scopi statutari enunciati nell’articolo 1 di
    detta legge speciale, ovvero l’attività a) di gestione di servizi
    a carattere socio-sanitario – educativo, con particolare riferimento
    alle categorie a rischio di emarginazione o già emarginate
    quali minori, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti,
    immigrati, secondo le didattiche ed i mezzi più
    idonei ed in base ad un proprio progetto pedagogico formativo
    e assistenziale; nonchè l’attività di cui alla lettera b) e
    cioè lo svolgimento di attività diverse (in particolare attività
    commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo
    di soggetti svantaggiati.